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Domicilio fiscale: cos’è e a cosa serve

Come cittadini soggetti agli adempimenti fiscali, abbiamo l’obbligo di essere “reperibili” per l’Agenzia delle Entrate: essendo membri della comunità di coloro che devono versare le imposte – con tutto ciò che tale appartenenza comporta in termini di avvisi, contestazioni e comunicazioni varie – siamo riferiti a un luogo preciso che diventa il nostro indirizzo da contribuenti.

Cos’è e a cosa serve il domicilio fiscale?

Il domicilio fiscale è l’indirizzo presso il quale far arrivare le comunicazioni rilevanti dal punto di vista tributario, con l’ufficialità indispensabile a evitare contestazioni: in altri termini, se un documento proveniente dall’Agenzia delle Entrate viene spedito al domicilio fiscale esatto, il contribuente chiamato in causa non potrà fingere di non averlo ricevuto.

Il domicilio fiscale serve anche per stabilire a quale ufficio dell’Agenzia il contribuente dovrà rivolgersi per le pratiche attinenti la materia delle imposte, ovvero per determinare la competenza territoriale dell’ufficio.

Come funziona il domicilio fiscale per le persone fisiche e per le persone giuridiche?

Una volta fissato il concetto del domicilio fiscale, subentrano le distinzioni inevitabili, che derivano dal tipo di contribuente preso in considerazione. Il rapporto con l’Agenzia delle Entrate interessa infatti sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, per le quali l’indirizzo valido a fini tributari viene determinato con regole differenti.

Nella categoria delle persone fisiche (lavoratori dipendenti e occasionali, liberi professionisti, pensionati), vanno evidenziate ulteriori varianti, in relazione ai criteri in base ai quali è assegnato il domicilio fiscale:

  • se la persona fisica è iscritta all’anagrafe dei residenti, il domicilio fiscale ricade nel Comune in cui è iscritta;
  • se la persona fisica non è iscritta all’anagrafe dei residenti, il domicilio fiscale ricade nel Comune in cui produce la maggior parte del suo reddito;
  • se la persona fisica lavora all’estero per conto della pubblica amministrazione oppure ha trasferito la residenza nei cosiddetti “paradisi fiscali”, il domicilio fiscale viene comunque riconosciuto in Italia e ricade nell’ultimo Comune in cui la persona è stata iscritta all’anagrafe.

Attraverso l’uso dell’indirizzo corrispondente al domicilio fiscale si disincentivano quindi anche le pratiche scorrette per aggirare gli obblighi di imposizione tributaria: il tentativo di chi cerca di sfuggire al fisco, rientrando nella giurisdizione di un Paese che consente di non pagare le tasse, viene disinnescato, considerando il contribuente comunque domiciliato in Italia dal punto di vista fiscale.

Per le persone giuridiche (aziende, società) il domicilio fiscale coincide con la sede legale, oppure, in subordine, con la sede amministrativa o la sede secondaria.
L’esistenza di un indirizzo ufficiale per la ricezione delle notifiche – riguardanti, per esempio, richieste di chiarimenti o segnalazioni di mancati versamenti, assume forse una rilevanza ancora più netta nel caso delle persone giuridiche, che hanno una contabilità complessa e gestiscono rapporti con dipendenti e fornitori.

Come si può cambiare il domicilio fiscale?

Come qualsiasi altro dato riguardante i contribuenti, l’indirizzo di riferimento per l’invio di comunicazioni e avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate, e per la definizione delle aree di competenza degli uffici territoriali dell’Agenzia, può modificarsi nel tempo.

La variazione del domicilio fiscale è ammessa sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche, con alcune differenze nelle pratiche connesse alla variazione stessa.

Il domicilio fiscale delle persone fisiche coincide in effetti con il loro indirizzo di residenza anagrafica: se un contribuente trasferisce la propria residenza, cambierà di conseguenza il domicilio fiscale. Gli effetti dell’iscrizione presso l’anagrafe di un altro Comune si producono dopo 60 giorni: trascorso tale termine, le comunicazioni da parte dell’Agenzia non possono più essere inviate al precedente indirizzo, ma vanno mandate al nuovo domicilio fiscale.

Se il contribuente è una persona fisica, non deve segnalare il cambio di domicilio fiscale all’Agenzia delle Entrate che, nell’arco dei suddetti 60 giorni, acquisisce automaticamente i dati sul cambio di registrazione all’anagrafe grazie all’integrazione dei sistemi della pubblica amministrazione.

Viceversa, se è una persona giuridica, il contribuente ha l’obbligo di segnalare all’Agenzia ogni cambio di domicilio fiscale.

I contribuenti, anche se non cambia la loro residenza anagrafica, possono decidere di spostare il proprio domicilio fiscale, stabilendolo presso l’indirizzo di una persona o di un ufficio (per esempio, presso lo studio del commercialista), che si trovi nello stesso Comune in cui il domicilio fiscale ricade. In questo caso, il cambio, che si definisce “elezione di domicilio per la notifica degli atti”, deve essere comunicato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, con una delle seguenti procedure:

  • compilando l’apposito modulo in forma cartacea e inviandolo tramite raccomandata A/R;
  • oppure, utilizzando la piattaforma telematica dell’Agenzia.

Qual è la differenza tra domicilio fiscale, residenza e domicilio?

I termini domicilio e residenza, a seconda del contesto in cui vengono utilizzati, separatamente o insieme, assumono sfumature diverse e, in alcuni casi, significati contrastanti, pur essendo riferite al medesimo soggetto.

La residenza anagrafica di una persona corrisponde all’indirizzo della sua dimora abituale, così come risulta al Comune dai registri dell’Anagrafe. In base alla residenza anagrafica vengono determinati numerosi aspetti della vita del cittadino, tra cui il domicilio fiscale, che per le persone fisiche coincide proprio con l’indirizzo registrato all’Anagrafe dei residenti.

D’altra parte esiste anche la cosiddetta residenza fiscale, ovvero la situazione complessiva della persona rispetto agli obblighi delle imposte. Un contribuente, italiano o straniero, con residenza fiscale in Italia sarà sottoposto all’autorità dell’Agenzia delle Entrate anche per i guadagni maturati all’estero; invece, un cittadino, sempre italiano o straniero, che abbia stabilito in un altro Paese la residenza fiscale, sarà soggetto all’Agenzia delle Entrate solo per i redditi eventualmente prodotti in Italia.
Sicuramente, può generare una certa confusione il fatto che il domicilio fiscale derivi dalla residenza anagrafica, pur essendo uno dei riferimenti al contribuente nell’ambito della residenza fiscale. Così come la finalità del domicilio fiscale, che serve da indirizzo per l’invio di avvisi e cartelle esattoriali, sembra più affine ai meccanismi della burocrazia, piuttosto che al significato di domicilio anagrafico di una persona, quale “sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi” (art. 43 del Codice Civile), considerata praticamente inviolabile (art. 14 della Costituzione).

 

Foto di Ivy Barn su Unsplash

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